Art. 2.

      1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del commercio internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, e d'intesa con la Regione siciliana, con le autorità portuali e con i comuni di cui all'articolo 1, è delimitata l'estensione territoriale della zona franca di cui alla presente legge, di seguito denominata «zona franca».